A chi è rivolto
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:
- fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica);
- abitazioni principali signorili (cioè solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o - cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Descrizione
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing
Come fare
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- utilizzando il modello unificato F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali)
- utilizzando altre modalità di versamento che verranno eventualmente messe a disposizione
Il modello F24 ordinario (non quello semplificato) consente la compensazione tra debiti e crediti relativamente alle voci in esso riportate.
Cosa serve
Eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall'ufficio competente.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso
Condizioni di servizio
Proprietari di immobili e fabbricati.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 30/09/2024